Statuto dell'associazione

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ART. 1 - E' istituita in Torino l'Associazione ex allievi del Liceo Ginnasio Camillo Benso di Cavour - Torino, con sede in Torino, presso il Liceo Ginnasio stesso.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica. Essa si propone i seguenti scopi:

- mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e nuove generazioni di studenti;

- commemorare e celebrare maestri ed allievi che particolarmente si sono resi benemeriti;

- contribuire all'incremento dei mezzi assistenziali e scientifici dell'Istituto;

- favorire riunioni e manifestazioni di ex-allievi in ogni forma di attività culturale e sociale;

- vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex-allievi dell'Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex-allievi in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita.

ART. 3 - Alla Associazione può appartenere in qualità di socio qualsiasi persona di età non inferiore agli anni 18, che abbia conseguito il diploma di maturità classica, che abbia frequentato l'Istituto per almeno tre anni o vi abbia conseguito il dipoloma di maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza.

Possono inoltre essere soci i professori che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno cinque anni presso il Liceo Ginnasio Cavour e che abbiano lasciato il servizio oppure siano passati ad un incarico diverso da quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori.

In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di soci aderenti persone che abbiano avuto particolari legami con il Liceo Cavour o con l'Associazione e che comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerenza verso il sodalizio.

In determinati speciali casi, il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di socio onorario.

I soci che intendono dimettersi devono fare pervenire le loro dimissioni entro il mese di giugno. In caso diverso l'adesione si intende rinnovata per l'anno seguente con l'obbligo di corresponsione della quota relativa.


ART. 4 - L'ammissione dei soci di ogni categoria è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - La qualità di socio si perde per volontaria dimissione o per esclusione; questa avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale o per altre gravi cause di contrasto con le finalità dell'associazione, obiettivamente accertate dal Consiglio stesso.

ART. 6 - E' richiesta ai soci una quota annua il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Gli organi dell'associazione sono:

- Il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - Il Presidente è eletto ogni tre anni direttamente dall'Assemblea a scrutinio segreto, contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l'Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea, deliberando a maggioranza semplice; forma e modifica il regolamento dell'Associazione.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di 6  (sei) membri: questi ultimi sono eletti dall'Assemblea generale sulla base di candidature individuali o di lista depositata almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni presso il domicilio del Segretario. Fanno parte del Consiglio Direttivo i rappresentanti delle sezioni esterne di cui all'art. 18.

Risultano eletti i primi sei candidati che ricevono il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista nella quale eventualmente sono inseriti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge nel suo seno il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere che formano il Comitato di presidenza.

Il Consiglio avrà la facoltà di nominare per cooptazione non più di due altri membri, che scadranno insieme con gli altri consiglieri.

ART. 11 - I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea generale durano in carica tre anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno dimissionari dal mandato.

I Consiglieri che venissero a cessare dalla carica nel corso dell'anno potranno essere sostituiti per cooptazione. I membri così nominati scadranno dalla carica insieme col Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio.


ART. 12 - L'Assemblea è l'organo normativo dell'Associazione e si compone di tutti i Soci dell'Associazione; è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo modalità stabilite nel regolamento.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

ART. 13 - L'Assemblea approva la relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo; determina l'attività dell'Associazione; apporta eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Non è ammessa la delega di voto.

ART. 14 - La convocazione dell'Assemblea deve essere disposta quando ne sia fatta richiesta da almeno 50 soci con l'indicazione dell'oggetto da deliberare.

ART. 15 - Il collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea. I membri effettivi nominano fra di loro il Presidente del Collegio.

ART. 16 - La chiusura dell'anno sociale è fissata al 30 settembre di ogni anno.

ART. 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del regolamento sociale da redigersi dal Consiglio Direttivo nei limiti delle norme statutarie ai sensi dell'art. 9 del presente.

ART. 18 - E' consentita la costituzione di Sezioni dell'Associazione ex-allievi del Liceo Ginnasio Cavour in ogni località che non sia Torino, quando almeno nove ex-allievi residenti in tale località, con atto da loro sottoscritto e approvato dal Consiglio Direttivo, dichiarino di voler costituire la Sezione e di accettare lo Statuto dell'Associazione.

Le Sezioni godono piena autonomia per quanto riguarda l'amministrazione, l'ordinamento interno e alle iniziative locali.

Le Sezioni sono rappresentate nel Consiglio Direttivo da un loro membro, a questo scopo designato dalla Sezione stessa ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 - In deroga alle disposizioni del presente statuto e fino alla convocazione della prima Assemblea i soci fondatori dell'Associazione si costituiranno in Comitato promotore che avrà le funzioni e le attribuzioni del Comitato Direttivo, qualunque sia il numero dei suoi componenti. Nel suo ambito verranno nominati il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Firmato:

Marziano MARZANO

Luigi MAZZUCCO Notaio