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Statuto dell'associazione

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ART. 1 - E' istituita in Torino l'Associazione ex allievi del Liceo Ginnasio Camillo Benso di Cavour - Torino, con sede in Torino, presso il Liceo Ginnasio stesso.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica. Essa si propone i seguenti scopi:

- mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e nuove generazioni di studenti;

- commemorare e celebrare maestri ed allievi che particolarmente si sono resi benemeriti;

- contribuire all'incremento dei mezzi assistenziali e scientifici dell'Istituto;

- favorire riunioni e manifestazioni di ex-allievi in ogni forma di attività culturale e sociale;

- vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex-allievi dell'Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex-allievi in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita.

ART. 3 - Alla Associazione può appartenere in qualità di socio qualsiasi persona di età non inferiore agli anni 18, che abbia conseguito il diploma di maturità classica, che abbia frequentato l'Istituto per almeno tre anni o vi abbia conseguito il dipoloma di maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza.

Possono inoltre essere soci i professori che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno cinque anni presso il Liceo Ginnasio Cavour e che abbiano lasciato il servizio oppure siano passati ad un incarico diverso da quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori.

In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di soci aderenti persone che abbiano avuto particolari legami con il Liceo Cavour o con l'Associazione e che comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerenza verso il sodalizio.

In determinati speciali casi, il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di socio onorario.

I soci che intendono dimettersi devono fare pervenire le loro dimissioni entro il mese di giugno. In caso diverso l'adesione si intende rinnovata per l'anno seguente con l'obbligo di corresponsione della quota relativa.



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